Con la
recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 3196 del 7 febbraio 2017 si
è affermato che le società a partecipazione pubblica, totale o parziale, sono
soggette a fallimento.
La Suprema Corte
ha affermato che, solo qualora ricorra un'espressa disposizione legislativa che
deroga alle norme di cui all'art. 2247 c.c., può essere realizzata
un'organizzazione che attui un fine pubblico incompatibile con la causa
lucrativa, prevista dal medesimo articolo.
I giudici di
Cassazione, quindi, nel caso di specie hanno rigettato il ricorso, motivando e
confermando la fallibilità di una società a responsabilità limitata partecipata
dal Comune, poiché rimane ferma la linea di distinzione tra la disciplina
pubblicistica che regola la partecipazione del socio pubblico e la disciplina
privatistica che continua a regolare la società che mantiene, appunto, la sua
natura privatistica.