IL FALLIMENTO DI SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL FALLIMENTO DI SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 3196 del 7 febbraio 2017 si è affermato che le società a partecipazione pubblica, totale o parziale, sono soggette a fallimento.

La Suprema Corte ha affermato che, solo qualora ricorra un'espressa disposizione legislativa che deroga alle norme di cui all'art. 2247 c.c., può essere realizzata un'organizzazione che attui un fine pubblico incompatibile con la causa lucrativa, prevista dal medesimo articolo.

I giudici di Cassazione, quindi, nel caso di specie hanno rigettato il ricorso, motivando e confermando la fallibilità di una società a responsabilità limitata partecipata dal Comune, poiché rimane ferma la linea di distinzione tra la disciplina pubblicistica che regola la partecipazione del socio pubblico e la disciplina privatistica che continua a regolare la società che mantiene, appunto, la sua natura privatistica.

 


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