L'IRRILEVANZA DEL CONSENSO DEI CREDITORI AI FINI DELLA REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO.
La Corte di Cassazione conferma l'irrilevanza del consenso dei creditori ai fini della revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall.
In tema
di revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l.fall., la
Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che la suddetta revoca opera a
prescindere dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi
in cui questi ultimi siano messi a conoscenza dell'accertamento, effettuato dal
commissario giudiziale, circa il compimento da parte del debitore di atti di
dissimulazione ed occultamento dell'attivo, di mancata denuncia di crediti ed
esposizione di passività fittizie ovvero altri atti di frode (Cass. civ., sez.
I, 5 maggio 2016 n. 9027).
La
pronuncia della Suprema Corte fa riferimento ad un caso in cui, a seguito
dell'accertamento da parte del commissario giudiziale dei sopra citati
comportamenti illeciti posti in essere dal debitore, il Tribunale aveva
revocato l'ammissione di quest'ultimo al concordato preventivo, giustificando
l'irrilevanza del consenso del creditori alla proposta di concordato ai fini di
tale revoca sulla base del fatto che quest'ultimo si era determinato a causa di
divergenze patrimoniali tra documenti contabili e proposta di concordato;
pertanto ciò aveva precluso ai creditori la possibilità di valutare in modo
adeguato la suddetta proposta. Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione
conferma la soluzione data dal giudice di prime curie, accolta anche in
appello.